Il fondo patrimoniale : come funziona?

L’art.167 del codice civile stabilisce che “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”.

Nella maggior parte dei casi oggi il fondo patrimoniale ad oggetto beni immobili. L’obiettivo del legislatore è quello di creare un istituto attraverso il quale vincolare determinate attività patrimoniali alla vita ed ai bisogni della famiglia. Con il fondo patrimoniale si superano i vecchi istituti della dote e del patrimonio familiare. La dottrina più diffusa non considera il fondo patrimoniale come un vero e proprio regime patrimoniale familiare. Secondo questo orientamento, infatti, i regimi patrimoniali della famiglia sono caratterizzati da una, almeno tendenziale ,genericità. Al contrario il fondo ha ad oggetto beni determinati . Il fondo patrimoniale si costituisce principalmente con un atto pubblico tra vivi. Dal punto di vista sostanziale il fondo patrimoniale si traduce normalmente in una liberalità o, quantomeno, in un atto a titolo gratuito. Soprattutto per chi lo assimila ad una liberalità si ritiene che esso ,dal punto di vista formale ,debba essere trattato alla stessa stregua di un atto di donazione. Ma vi è anche chi ritiene che il fondo patrimoniale non necessariamente si caratterizzi per lo spirito di liberalità in quanto esso potrebbe rappresentare anche una semplice modalità di contribuzione in favore della famiglia cosa che rappresenta un obbligo a carico dei coniugi. L’altra modalità di costituzione del fondo è quella testamentaria .La disposizione specifica potrà essere un’istituzione ereditaria ,ovviamente ex re certa, ovvero un legato. In ogni caso si dovrà trattare di beni determinati .Ci si chiede se alla costituzione del fondo siano apponibili gli elementi accidentali del contratto. Notevoli perplessità sono state espresse per il termine ,soprattutto quello finale in quanto esso contrasterebbe con la presunta tassatività delle cause di estinzione del fondo stesso. Discussa è la apponibilitá della condizione o del mondo ,da taluni ammessi nei limiti in cui attraverso di essi non si snaturino gli aspetti essenziali dell’istituto in esame.

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Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone

Antonio Gazzanti Pugliese, oltre ad essere un notaio stimato ha diversi interessi di cui piace approfondire curiosità e tematiche diverse.