L’art.167 del codice civile stabilisce che “ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. — Nella maggior parte dei casi oggi il fondo patrimoniale ad oggetto beni immobili. L’obiettivo del legislatore è quello di creare un istituto attraverso il quale vincolare determinate attività patrimoniali alla vita ed ai bisogni della famiglia. Con il fondo patrimoniale si superano i vecchi istituti della dote e del patrimonio…